STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“MARVE – MARINE ARCHAEOLOGY RESEARCH VENICE”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
- L’Associazione non riconosciuta denominata “MARVE – Marine Archaeology Research Venice”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- L’Associazione ha sede legale a Venezia in Calle Monte Cengio n. 15 – Sant’Elena. L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell’Assemblea e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- Essa opera nel territorio nazionale, con particolare riferimento alla Regione del Veneto.
- L’Associazione ha durata indeterminata.
Art.1-bis – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” - A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “MARVE – Marine Archaeology Research Venice APS” oppure “MARVE – Marine Archaeology Research Venice associazione di promozione sociale”.
- L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.
Art.2 – Attività di interesse generale - L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, indicate alle lettere f), h) e i) del Codice del terzo settore:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
Art.3 – Finalità e attività - L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) conservare, conoscere e divulgare l’immenso patrimonio culturale della città di Venezia e della Laguna veneta;
b) conoscere gli eventi storici che hanno segnato particolari momenti della vita di Venezia;
c) promuovere la ricerca scientifica in ambito storico e archeologico nonché l’innovazione tecnologica nelle metodologie di ricerca;
d) coinvolgere i giovani nelle attività di ricerca. - Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione procederà, anzitutto dove d’obbligo, d’intesa, con l’approvazione o mediante le relative collaborazioni con gli enti pubblici direttamente coinvolti, ovvero anzitutto gli uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (Codice dei Beni Culturali). Di conseguenza, potrà svolgere le seguenti attività:
a) attività di ricerca scientifica in ambito storico mediante la consultazione di documenti d’archivio e riferimenti bibliografici;
b) attività di ricerca scientifica in ambito storico e archeologico attraverso indagini geofisiche;
c) promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali;
d) promuovere, organizzare e gestire attività scientifiche, stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l’eventuale produzione di materiale didattico;
e) organizzare campus estivi nel settore dei beni culturali rivolti a studenti, stagisti, nonché a utenti esperti in grado di operare nei campi del fine associativo specificato nello statuto;
f) pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di libri sugli studi e sulle ricerche compiute;
g) organizzazione di seminari e di visite guidate per la divulgazione della cultura archeologica e scientifica, nonché delle attività svolte dall’Associazione;
h) realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l’Associazione ed il mondo esterno;
i) organizzazione e promozione di attività museali e di didattica museale;
j) promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti all’integrazione dei diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze legate ai progetti dell’Associazione;
k) organizzazione di incontri e viaggi con enti e università, anche internazionali, per svolgere attività coerenti con le finalità dell’Associazione;
l) collaborazione con altre associazioni ed enti aventi scopi statutari vicini al proprio, in primis le istituzioni veneziane e le università, anche estere;
m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. - L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
- L’Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 – Norme sull’ordinamento interno - L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.5 – Associati - Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
- Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 – Procedura di ammissione - Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.7 – Diritti e doveri degli associati - Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. - L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa.
- Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo. - Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo - La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto. - L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. - Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Titolo IV
Organi sociali
Art.11 – Organi dell’Associazione - Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) l’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
d) l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore. - L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento - L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. - La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 12 (dodici) ore dopo la prima convocazione.
- L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum - È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale. - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum - È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. - Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto - Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, sempre che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Art.16 – Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica - Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che
può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. - I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.
- All’interno del Consiglio direttivo sono scelti dai Consiglieri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.
- Il Presidente e il Segretario-Tesoriere hanno disgiuntamente la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi.
Art.17 – Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.18 – Competenze del Consiglio direttivo - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k) decidere in merito alla stipula di contratti con terzi che comportano un impegno economico per l’Associazione;
l) deliberare in merito allo sviluppo dei progetti associativi, degli adempimenti e dei rapporti con i terzi ad essi connessi;
m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
n) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
o) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
Art.19 – Il Presidente - Il Presidente ha il compito di:
a) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
b) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo. - Il Presidente è anche il coordinatore interno dell’attività associativa e di eventuali gruppi di lavoro.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.
- La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Art.20 – Il Segretario-Tesoriere - Il Segretario-Tesoriere cura la contabilità associativa e gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.
- Il Segretario-Tesoriere si occupa della tenuta e gestione dei libri sociali e dei registri e svolge le mansioni allo stesso delegate dal Consiglio direttivo.
- La carica di Segretario-Tesoriere può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.
- La carica di Segretario-Tesoriere si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo - La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto. - Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.
- Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.22 – Responsabilità degli organi sociali - Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Titolo V
Libri sociali, patrimonio dell’Associazione e bilancio di esercizio
Art.23 – Libri sociali e registri - L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. - L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art.24 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro - Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.25 – Risorse economiche - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse secondo l’art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.26 – Bilancio di esercizio - L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere messo a disposizione degli Associati nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Titolo VI
Organi con funzione consultiva e riconoscimenti onorari a terzi
Art.27 – Comitato scientifico - Il Comitato scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio direttivo e rappresenta l’interfaccia dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico, accademico e della società civile in generale.
- Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da membri scelti tra esperti, tecnici e studiosi, non necessariamente associati.
- Al suo interno il Comitato scientifico nomina un Presidente con funzioni di indirizzo e coordinamento.
- I membri del Comitato scientifico si riuniscono periodicamente, almeno una volta l’anno, per decidere le iniziative più opportune e più concrete da prendere per promuovere la ricerca e la formazione degli associati. Sarà compito dei membri del Comitato scientifico mantenere, tra i propri interessi scientifici prioritari, l’aggiornamento e l’attività di ricerca. I membri del Comitato scientifico inoltre saranno disponibili, ciascuno per la sua area di competenza, a rispondere e/o a farsi carico direttamente di quesiti specifici da parte degli associati.
- Il Comitato scientifico assiste e collabora con il Consiglio direttivo nell’ideazione e nella realizzazione di tutte le iniziative formative e divulgative, in ambito scientifico, che l’Associazione riterrà opportuno programmare ed attivare.
Art.28 – Riconoscimenti onorari a terzi - Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni soggetti, persone fisiche o enti, che con il loro contributo sostengono le attività e i progetti della associazione, la qualifica di “Sostenitore”. La qualifica ha esclusivamente natura onoraria, a titolo di riconoscimento, e non implica in alcun modo l’assunzione di diritto o obblighi riservati agli associati.
- Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni soggetti, persone fisiche o enti, che per la loro personalità o con la propria professione contribuiscono alla valorizzazione dell’Associazione, la qualifica di “Membro onorario”. La qualifica ha esclusivamente natura onoraria, a titolo di riconoscimento, e non implica in alcun modo l’assunzione di diritti o obblighi riservati agli associati.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio - Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
- L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 30 – Risoluzione delle controversie - Tutte le controversie sorte in dipendenza dell’esecuzione o dell’interpretazione del presente Statuto o dei suoi regolamenti attuativi saranno rimesse al giudizio equo ed imparziale di un arbitro, che giudicherà senza formalità di procedure, con arbitrato irrituale.
- L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Venezia.
Art. 31 – Regolamenti interni - Particolari norme di funzionamento dell’Associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e approvate dall’Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.
Art.32 – Norme di rinvio - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.